Art. 14 Graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 12. 2. Il segretario generale della Corte dei conti, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva con decreto la graduatoria finale e dichiara il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, tra i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. l provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti - sezione Amministrazione trasparente -, oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 3, comma 3, del presente bando. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».