Art. 14 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  Commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 12. 
    2. Il segretario generale della Corte dei conti, riconosciuta  la
regolarita' del procedimento,  approva  con  decreto  la  graduatoria
finale  e  dichiara  il  vincitore  del  concorso,  sotto  condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione all'impiego, tra i candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria  di  merito  e,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. l provvedimento di cui al  comma  2  e'  pubblicato  sul  sito
istituzionale  della  Corte  dei  conti  -  sezione   Amministrazione
trasparente -, oltre che sul portale della Corte  dei  conti  di  cui
all'art. 3, comma 3, del presente bando.  Di  tale  pubblicazione  e'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».