Art. 5 Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi i candidati che: a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle indicate nell'art. 3; c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti dall'art. 2; d) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso di validita'. e) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso secondo i termini e la modalita' prescritte dall'art. 3, comma 9. 2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove concorsuali.