Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno  fatto  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; 
      b) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate nell'art. 3; 
      c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2; 
      d) non si presentano alle prove,  per  qualsiasi  causa,  o  si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
      e) non hanno provveduto al  pagamento  del  contributo  per  le
spese relative all'organizzazione ed  all'espletamento  del  concorso
secondo i termini e la modalita' prescritte dall'art. 3, comma 9. 
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso con provvedimento motivato. 
    3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati  sono  ammessi  a  partecipare  con  riserva   alle   prove
concorsuali.