Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
successivo decreto dal segretario generale della Corte  dei  conti  e
composta  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2. La Commissione esaminatrice puo' essere  integrata  da  uno  o
piu' componenti esperti nella lingua straniera oggetto del concorso. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.