Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata con successivo decreto dal segretario generale della Corte dei conti e composta secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 2. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nella lingua straniera oggetto del concorso. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.