Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale
e vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e 10. 
    2.  La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove.