Art. 8 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale e vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e 10. 2. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.