Art. 11
Riserva di posti e titoli di preferenza e precedenza
I candidati che hanno superato le prove d'esame potranno fruire,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza e di precedenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto a una maggiore riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.