Art. 12
Graduatoria di merito e vincitori del concorso
La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata
dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
dei voti riportati nelle prove di esame.
La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito e
quelle dei vincitori del concorso sulla base dei punteggi complessivi
conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli di
preferenza e di precedenza. A parita' di punteggio avra' la
precedenza il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito secondo l'ordine della medesima e quindi,
nei limiti dei posti di riserva che dovessero residuare, i candidati
riservatari che succedono.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, approvata dal Comitato di presidenza del CSM, con riserva
di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, rimane
efficace per la durata di un triennio e potra' essere utilizzata per
la copertura di eventuali ulteriori disponibilita' che dovessero
manifestarsi.