Art. 12 
 
           Graduatoria di merito e vincitori del concorso 
 
    La votazione complessiva  di  ciascun  candidato  e'  determinata
dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione  dei  titoli  e
dei voti riportati nelle prove di esame. 
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di  merito  e
quelle dei vincitori del concorso sulla base dei punteggi complessivi
conseguiti  da  ciascun  candidato,  tenuto  conto  dei   titoli   di
preferenza  e  di  precedenza.  A  parita'  di  punteggio  avra'   la
precedenza il candidato piu' giovane di eta' ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge n. 191 del 1998. 
    Saranno dichiarati  vincitori  i  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria di merito secondo l'ordine della medesima e quindi,
nei limiti dei posti di riserva che dovessero residuare, i  candidati
riservatari che succedono. 
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei  vincitori  del
concorso, approvata dal Comitato di presidenza del CSM,  con  riserva
di accertamento dei requisiti per  l'assunzione  all'impiego,  rimane
efficace per la durata di un triennio e potra' essere utilizzata  per
la copertura di  eventuali  ulteriori  disponibilita'  che  dovessero
manifestarsi.