Art. 14
Nomina in prova
I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei
prescritti requisiti, saranno assunti con contratto individuale di
lavoro nella qualifica di funzionario amministrativo, profilo
giuridico, Area III, livello 1 in prova.
Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico previsto dall'art. 39 del regolamento del personale del
Consiglio superiore della magistratura per il personale di posizione
economico-professionale equivalente.
Il prescritto periodo di prova della durata di quattro mesi, ai
sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento del personale del CSM, se
superato, sara' computato come servizio di ruolo effettivo.
Nell'ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene
prorogato fino al doppio della durata originaria. Al termine del
secondo periodo, ove l'esito sia ancora negativo, il rapporto di
lavoro si estingue, previa delibera dell'Assemblea plenaria del CSM.
In tal caso il dipendente avra' titolo ad un'indennita' di
liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti
retributivi annuali previsti.
Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non
assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
all'assunzione.