Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Sono esclusi dal concorso:
1. coloro che non risultino in possesso, ovvero che abbiano
omesso di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente bando;
2. coloro le cui domande di partecipazione non siano state
inviate nei termini e/o con le modalita' di cui all'art. 3 del
presente bando;
3. i concorrenti che abbiano contravvenuto alle disposizioni di
cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 o comunque abbiano copiato in tutto o in parte lo
svolgimento del tema o siano trovati in possesso durante le prove di
strumenti elettronici, telefoni cellulari, o altri dispositivi;
4. i candidati che, per qualsiasi causa, non si presentino alle
prove o si presentino privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'.
La domanda di partecipazione, inviata in formato pdf dal
candidato secondo le modalita' previste nel bando, se priva della
sottoscrizione dell'aspirante, si considera inesistente.
L'esclusione del candidato potra' essere disposta in ogni momento
della procedura concorsuale, con provvedimento motivato.
Il Consiglio provvedera' alla preventiva verifica
dell'ammissibilita' delle domande di partecipazione riservandosi,
comunque, ogni facolta' di migliore verifica fino al momento della
definitiva assunzione.
Il CSM non assume alcun onere istruttorio al fine di acquisire o
completare i dati forniti nella domanda di partecipazione o,
comunque, non dichiarati o dichiarati in maniera incompleta dal
candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la
procedura di invio della domanda di partecipazione.