Art. 5
Commissione esaminatrice
La commissione di esame sara' nominata, su proposta del Comitato
di presidenza, con apposita deliberazione dell'assemblea plenaria.
La stessa sara' composta da un numero di tre componenti di
provata esperienza nelle materie di esame scelti, preferibilmente,
tra consiglieri della Corte di cassazione, docenti universitari e
Avvocati dello Stato.
Con la medesima deliberazione il CSM nominera' il segretario
della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati,
inquadrati nell'Area III.
La presidenza della commissione sara' attribuita ad un magistrato
ordinario con valutazione di professionalita' non inferiore alla
quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art.
57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, sara' comunque riservato al genere
meno rappresentato, salvo motivata impossibilita'. La commissione
sara' integrata da esperti per l'esame della lingua inglese e/o
francese nominati dall'assemblea plenaria su proposta del comitato di
presidenza.