Art. 6
Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi
Il concorso si svolge per titoli ed esami.
La commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti per la
valutazione dei titoli; per le prove di esame il punteggio e'
espresso in trentesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta. La prova
orale si intende superata se il candidato riporta un punteggio di
almeno 21 punti.
Il CSM si riserva di sottoporre i candidati ad una prova
preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di
quiz a risposta multipla sulle materie di esame, qualora le domande
di partecipazione pervenute siano superiori a cinquanta volte i posti
messi a concorso, ovvero superino il numero di 450.
Durante le prove d'esame e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati del servizio di
vigilanza e con la commissione esaminatrice.
Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
componente della commissione esaminatrice. E' vietato introdurre
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altri
strumenti elettronici.
I candidati potranno consultare, durante la prova scritta,
soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla
commissione ed i dizionari.