Art. 6 
 
    Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi 
 
    Il concorso si svolge per titoli ed esami. 
    La commissione esaminatrice ha a disposizione  20  punti  per  la
valutazione dei titoli;  per  le  prove  di  esame  il  punteggio  e'
espresso in trentesimi. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
un punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta.  La  prova
orale si intende superata se il candidato  riporta  un  punteggio  di
almeno 21 punti. 
    Il CSM  si  riserva  di  sottoporre  i  candidati  ad  una  prova
preselettiva consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di
quiz a risposta multipla sulle materie di esame, qualora  le  domande
di partecipazione pervenute siano superiori a cinquanta volte i posti
messi a concorso, ovvero superino il numero di 450. 
    Durante le  prove  d'esame  e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con  gli  incaricati  del  servizio  di
vigilanza e con la commissione esaminatrice. 
    Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente,  a  pena  di
nullita', su carta portante il timbro d'ufficio  e  la  firma  di  un
componente della  commissione  esaminatrice.  E'  vietato  introdurre
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti  manoscritti,  libri  o
pubblicazioni  di  qualunque  specie,  telefoni  cellulari  o   altri
strumenti elettronici. 
    I  candidati  potranno  consultare,  durante  la  prova  scritta,
soltanto i  testi  di  legge  non  commentati  ed  autorizzati  dalla
commissione ed i dizionari.