Art. 7
Prova preselettiva
La prova preselettiva, ove disposta, consistera' in un
questionario a risposta multipla.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla
il Consiglio si riserva la facolta' di far predisporre i quesiti da
qualificati istituti pubblici o privati specializzati nel settore,
ovvero di avvalersi della consulenza degli stessi. In ogni caso la
commissione esaminatrice provvedera' in anticipo alla validazione dei
quesiti.
I candidati che hanno presentato regolare domanda di
partecipazione saranno ammessi alla prova preselettiva con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso.
Per essere ammesso a sostenere la prova preselettiva, il
candidato dovra' presentarsi presso la sede d'esame munito di un
documento personale di riconoscimento in corso di validita' e della
e-mail di presa in carico della domanda.
La prova preselettiva avra' la durata di un'ora.
Saranno ammessi a partecipare alle prove scritte di esame i primi
quattrocentocinquanta classificati nella predetta prova preselettiva,
nonche' i candidati eventualmente classificatisi ex aequo al
quattrocentocinquantesimo posto.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione delle graduatorie del concorso.
I quesiti della prova preselettiva verteranno sulle materie
oggetto della prova scritta.