Art. 9
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli indicati dai candidati nelle domande di
ammissione al concorso, avverra' da parte della commissione
esaminatrice dopo la prova scritta, prima della correzione degli
elaborati.
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
a) periodi di servizio o di attivita', dopo la laurea, nelle
attivita' di cui all'art. 2, comma 2, n. 1 del presente bando con
attribuzione di 1 punto ogni due anni. Al fine del calcolo
complessivo, i diversi periodi di svolgimento delle predette
attivita' possono essere cumulati; fino a punti 5;
b) periodi di servizio di cui all'art. 2, comma 2, n. 2, con
attribuzione di un punto ogni anno. Al fine del calcolo complessivo,
i diversi periodi di svolgimento delle predette attivita' possono
essere cumulati; fino a punti 8;
c) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello
gia' considerato all'art. 2):
diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso universita' straniere;
specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream,
della durata di almeno un biennio, presso universita' o istituti di
istruzione universitaria italiani o esteri;
ulteriori diplomi di laurea;
abilitazioni professionali;
conseguimento di un master di durata almeno annuale presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
fino a punti 5,
d) pubblicazioni giuridiche a carattere scientifico. Sara'
assegnato un punteggio proporzionalmente piu' elevato alle
pubblicazioni attinenti all'attivita' istituzionale del CSM, ovvero
alla posizione da ricoprire; non saranno presi in considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso
di pubblicazione saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati
accettati per la pubblicazione; fino a punti 2.