Art. 10
Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I
classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti alla
data della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11
agosto 2014, n. 114 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.