Art. 10 
 
    Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello  Stato  alla  I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in base all'applicazione delle disposizioni  vigenti  alla
data della nomina, oltre agli emolumenti  di  cui  all'art.  21,  del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art.  9,
del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito  in  legge  11
agosto 2014, n. 114 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.