Art. 4
Non sono ammessi al concorso:
coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto;
coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a
norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli
aspiranti.