Art. 4 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto; 
      coloro le cui domande non sono state inviate  nei  termini  e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto. 
      L'Avvocato generale  dello  Stato  giudica  definitivamente,  a
norma dell'art. 11 del regolamento approvato  con  regio  decreto  30
ottobre  1933,  n.  1612,  dell'ammissibilita'  al   concorso   degli
aspiranti.