Art. 5
L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore
dalla dettatura del tema e consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile,
procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto
regionale, diritto dell'Unione europea, diritto penale, procedura
penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
tributario, contabilita' di Stato, diritto ecclesiastico, diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore
prima.
Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni
differenti.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
n. 80 del 20 ottobre 2023, saranno resi noti il luogo, i giorni e
l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di
disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del
procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus
Iuris e le istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai
testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di
lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i
testi da consultare il giorno e secondo le modalita' che saranno
indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.