Art. 6
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta da un vice Avvocato generale dello Stato, con funzioni di
presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di
stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da un
avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
giurisdizioni superiori, da un professore ordinario in materie
giuridiche nelle universita', designati rispettivamente dal primo
presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio
nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato
sono scelti dall'Avvocato generale.
Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e
dal segretario.
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, possono essere nominati in via
definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali.
Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito
non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di
sette decimi in ciascuna di esse.
Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.
La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo
indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo
1948, n. 155.
A parita' di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti
dalle vigenti disposizioni di legge.