Art. 9
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi
in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad
assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.