Art. 11
Titoli di preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione
conseguita nel colloquio.
2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche.
3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
4. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - ed e' pubblicato sul portale della Corte dei
conti di cui all'art. 4, comma 3, del presente bando.
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto
per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine di decorrenza
per eventuali impugnative.
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione
sul sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» le sedi da ricoprire.