Art. 12
Assegnazione dei posti ai vincitori
1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare in
ordine di preferenza le amministrazioni e tutte le sedi disponibili
di cui al comma 6 dell'art. 11.
2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di
preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli 21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di
cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso
del titolo.
3. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra'
sulla base dei posti messi a concorso, tenendo conto delle preferenze
espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso di
quanto previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente
indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si
procedera' all'assegnazione d'ufficio.
4. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.