Art. 14
Accesso agli atti del concorso
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti,
quale amministrazione curante la gestione procedimentale del
concorso.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.