Art. 2
Requisiti minimi di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea in ingegneria informatica, ovvero il possesso di uno
dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea:
laurea magistrale in fisica (LM-17);
laurea magistrale in informatica (LM-18);
laurea magistrale in ingegneria informatica (LM-32);
laurea magistrale in matematica (LM-40);
laurea magistrale in metodologie informatiche per le
discipline umanistiche (LM-43);
laurea magistrale in modellistica matematico-fisica per
l'ingegneria (LM-44);
laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66);
laurea magistrale in scienze statistiche (LM-82);
laurea magistrale in scienze statistiche attuariali e
finanziarie (LM-83);
laurea magistrale in tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione (LM-91);
laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni
(LM-27);
laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM-29);
laurea magistrale in ingegneria gestionale (LM-31);
laurea magistrale in data science (LM-91);
laurea in ingegneria dell'informazione (L-08);
laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30);
laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31);
laurea in scienze matematiche (L-35);
laurea in statistica (L-41),
ovvero il possesso di laurea specialistica (LS) ex decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) del vecchio
ordinamento (previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999)
equiparato alle nuove classi delle lauree specialistiche (decreto
ministeriale n. 509 del 1999) e magistrali (decreto ministeriale n.
270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233.
I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli
stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo
conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la
candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce.
Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra'
dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi
all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del
concorso;
e) qualita' morali e condotta incensurabile;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito
della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti;
h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione
presso una pubblica amministrazione.
2. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.