Art. 6
Cause di esclusione
1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1;
b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle
indicate nell'art. 4;
c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2;
d) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le
spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso
secondo i termini e le modalita' prescritte dall'art. 4, comma 9;
e) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'.
2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso con provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove
concorsuali.