Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con
successivo decreto, dal segretario generale della Corte dei conti.
2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da un
magistrato della Corte dei conti che la presiede e da due componenti
esperti nelle materie oggetto del concorso. La commissione puo'
essere integrata da un componente esperto in lingua inglese. Svolge
le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.