Art. 5 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati 1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione. 2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalita' dell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.