Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova  orale  per  ciascun
profilo e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4,  comma
1, in conformita' all'articolo 11. La pubblicazione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale costituisce notifica a  tutti  gli  effetti.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il  termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali  ricorsi  ai  sensi
dell'articolo 12. 
    2. La prova orale consiste: 
      nell'interpretazione consecutiva e  simultanea,  per  la  prima
lingua, di  un  discorso  di  argomento  istituzionale  dalla  lingua
straniera in italiano e dall'italiano nella lingua straniera; 
      nell'interpretazione consecutiva e simultanea, per  la  seconda
lingua, di  un  discorso  di  argomento  istituzionale  dalla  lingua
straniera in italiano; 
      in un colloquio teso a valutare le conoscenze del candidato  in
materia di diritto  costituzionale  e  di  ordinamento  istituzionale
della Camera dei deputati, come indicato all'allegato B, parte III. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. La prova orale facoltativa, richiesta dai candidati  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 7, consiste nell'interpretazione consecutiva e
simultanea di un discorso di  argomento  istituzionale  dalla  lingua
straniera in  italiano.  Alla  prova  facoltativa  e'  attribuito  un
punteggio fino ad un massimo di 0,40 punti. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale,  la  Commissione  esaminatrice  individua  i  testi
oggetto  delle  prove  in  lingua  straniera  e  gli  argomenti   del
colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  essi  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.