Art. 8 Prova orale 1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascun profilo e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformita' all'articolo 11. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 12. 2. La prova orale consiste: nell'interpretazione consecutiva e simultanea, per la prima lingua, di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua straniera in italiano e dall'italiano nella lingua straniera; nell'interpretazione consecutiva e simultanea, per la seconda lingua, di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua straniera in italiano; in un colloquio teso a valutare le conoscenze del candidato in materia di diritto costituzionale e di ordinamento istituzionale della Camera dei deputati, come indicato all'allegato B, parte III. 3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30. 4. La prova orale facoltativa, richiesta dai candidati ai sensi dell'articolo 4, comma 7, consiste nell'interpretazione consecutiva e simultanea di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua straniera in italiano. Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,40 punti. 5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua i testi oggetto delle prove in lingua straniera e gli argomenti del colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.