Art. 13 Punteggio 1. La commissione dispone, complessivamente, di 350 punti cosi' ripartiti: a) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta; b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta; c) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prova orale; d) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 2. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonche' il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.