Art. 13 
 
                              Punteggio 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 350  punti  cosi'
ripartiti: 
      a) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti  per  la  prima
prova scritta; 
      b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la  seconda
prova scritta; 
      c) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti  per  la  prova
orale; 
      d) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 
    2. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i  voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella  prova
orale, nonche' il punteggio conseguito  all'esito  della  valutazione
dei titoli.