Art. 15 Graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 13. 2. I segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approvano con proprio decreto congiunto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria definitiva e dichiarano vincitori del concorso i candidati utilmente collocati, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale concorsionline@corteconti.it . Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.