Art. 15 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 13. 
    2. I segretari generali della Corte dei conti  e  dell'Avvocatura
dello  Stato,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento   del
concorso, approvano con proprio decreto congiunto,  sotto  condizione
dell'accertamento   dei   requisiti   prescritti   per   l'ammissione
all'impiego, la graduatoria definitiva  e  dichiarano  vincitori  del
concorso i candidati utilmente collocati, tenuto conto delle  riserve
di posti e, a parita' di merito, dei  titoli  di  preferenza  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69. 
    3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel  sito  internet
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato,  oltre  che  sul
portale concorsionline@corteconti.it . Di tale pubblicazione e'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di
pubblicazione  dell'avviso  decorre  il  termine  per  le   eventuali
impugnative.