Art. 16 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  rendera'
note,  tramite  pubblicazione  sui  siti  istituzionali   alla   voce
«Amministrazione  trasparente -  bandi  di  concorso»,  le  sedi   da
ricoprire. 
    2.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e  delle  relative  sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma  1  del
presente articolo. 
    3. I vincitori che intendessero avvalersi dei  titoli  preferenza
nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma  1,  e
33, comma 5, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  devono  farne
espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di  cui  al
comma 2, allegando la  documentazione  comprovante  il  possesso  del
titolo. 
    4. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso,  di  quanto
previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33,  comma  5  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente  indicazione
delle preferenze  relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'
all'assegnazione d'ufficio.