Art. 17 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  Il  superamento  del  concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla  verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  e
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti  della  Corte
dei conti o dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
    3. I vincitori del concorso assunti in  servizio  presso  le  due
amministrazioni, anteriormente al  conferimento  del  primo  incarico
dirigenziale,  sono  tenuti  a  frequentare  un  ciclo  di  attivita'
formative,  secondo  i  termini  e  le  modalita'  concordate   dalle
amministrazioni medesime. 
    4. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di  prova
di sei mesi previsto dall'art. 18  del  C.C.N.L.  del  personale  con
qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile  2006.  Decorso  il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia  stato  risolto,
gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione  in
servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova  i  dirigenti
che lo abbiano gia' superato nella  stessa  qualifica,  presso  altra
pubblica amministrazione. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.