Art. 18 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti  della  Corte  dei  conti,
quale  amministrazione  delegata  alla  gestione  procedimentale  del
concorso. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    3. Puo' essere disposto il differimento al fine di assicurare  la
riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e
la speditezza delle operazioni concorsuali.