Art. 20 Norme finali e di salvaguardia 1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 3. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 10 luglio 2023 Per la Corte dei conti Massi Per l'Avvocatura dello Stato Greco