Art. 20 
 
                   Norme finali e di salvaguardia 
 
    1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano  la
facolta' di annullare o  revocare  il  presente  bando  di  concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche'  le
connesse attivita' di  assunzione,  modificare,  fino  alla  data  di
assunzione dei vincitori,  il  numero  dei  posti  in  aumento  o  in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,
valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti  in  materia
di reclutamento di personale. 
    3. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  e  sui
siti istituzionali della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura  dello
Stato. 
    4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 10 luglio 2023 
Per la Corte dei conti 
        Massi 
 
                                         Per l'Avvocatura dello Stato 
                                                    Greco