Art. 5 Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi i candidati che: a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle indicate nell'art. 3; c) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso secondo i termini e la modalita' prescritte dall'art. 3, comma 10; e) hanno compilato la domanda in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto dall'art. 4; f) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti dall'art. 2; g) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. Le amministrazioni possono disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.