Art. 5 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno  fatto  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; 
      b) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate nell'art. 3; 
      c) non hanno provveduto al  pagamento  del  contributo  per  le
spese relative all'organizzazione ed  all'espletamento  del  concorso
secondo i termini e la modalita' prescritte dall'art. 3, comma 10; 
      e) hanno compilato la domanda in  modo  difforme  o  incompleto
rispetto a quanto prescritto dall'art. 4; 
      f) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2; 
      g) non si presentano alle prove,  per  qualsiasi  causa,  o  si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    2.  Le  amministrazioni  possono  disporre,  in   ogni   momento,
l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 
    3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.