Art. 6 Commissione esaminatrice 1. Con successivo decreto dei segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato sara' nominata la commissione esaminatrice, composta da cinque componenti scelti: a) due tra magistrati della Corte dei conti, ivi compreso il presidente; b) due tra avvocati dello Stato; c) uno tra i professori di prima fascia in materie economiche o giuridiche di universita' pubbliche o private. 2. La commissione potra' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese o in altra lingua straniera prescelta dal candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera p) e da un componente esperto di informatica. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area dei funzionari.