Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con successivo decreto dei segretari generali della Corte  dei
conti e dell'Avvocatura dello Stato  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice, composta da cinque componenti scelti: 
      a) due tra magistrati della Corte dei conti,  ivi  compreso  il
presidente; 
      b) due tra avvocati dello Stato; 
      c) uno tra i professori di prima fascia in materie economiche o
giuridiche di universita' pubbliche o private. 
    2. La  commissione  potra'  essere  integrata  da  un  componente
esperto in lingua inglese o in altra lingua straniera  prescelta  dal
candidato ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1,  lettera  p)  e  da  un
componente esperto di informatica. 
    3.  Le  funzioni  di  segretario   sono   svolte   da   personale
appartenente all'area dei funzionari.