Art. 8 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Qualora il numero  delle  domande  sia  superiore  a  600,  le
amministrazioni si riservano la facolta' di far  precedere  le  prove
d'esame da una  prova  preselettiva,  consistente  in  una  serie  di
quesiti  a  risposta  multipla  per  la  verifica   della   capacita'
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale
e della conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte. 
    2.  Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  in
condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%, in
base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
dichiarata e attestata, secondo le  modalita'  previste  all'art.  4,
comma 1, lettera q) del presente bando. 
    3. La prova preselettiva consiste nella somministrazione  di  100
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui all'art. 7, comma 1,  del  presente
bando  sono  fornite  ulteriori  istruzioni  circa  le  modalita'  di
svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure  informatiche,
della prova preselettiva. Nel  medesimo  avviso  sono  determinati  i
punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti
somministrati. 
    4. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    6.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    7.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    8.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso  procedimenti  automatizzati/informatizzati  di  carattere
anonimo 
    9. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove  scritte
i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu'  basso
risultato utile. 
    10. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 13. 
    11. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alle
amministrazioni  l'adozione  di  provvedimenti  di   esclusione   dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili  in  qualunque  momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso  dei  requisiti
per la partecipazione al concorso.