Art. 8 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 600, le amministrazioni si riservano la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e della conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte. 2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiarata e attestata, secondo le modalita' previste all'art. 4, comma 1, lettera q) del presente bando. 3. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui all'art. 7, comma 1, del presente bando sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 4. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 6. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 7. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso. 8. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati di carattere anonimo 9. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile. 10. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 13. 11. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alle amministrazioni l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.