Art. 9 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa ed economica, nonche' della capacita' ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera prescelta dal candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p) nonche' dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.