Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto  teorico
e pratico  ed  un  colloquio  interdisciplinare  e  sono  diretti  ad
accertare     il     possesso     di     una     adeguata     cultura
giuridico-amministrativa ed economica,  nonche'  della  capacita'  ed
attitudine  all'analisi,  sintesi  e  risoluzioni  di   problematiche
afferenti alle  funzioni  dirigenziali,  unitamente  alla  conoscenza
della lingua inglese  o  di  altra  lingua  straniera  prescelta  dal
candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.  p)  nonche'  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.