Allegato 
 
                 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI 
                   ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI 
 
    1. I  titoli  valutabili  sono  quelli  posseduti  alla  data  di
scadenza del bando  e  sono  riferibili  alle  categorie  di  seguito
indicate: 
      a) titoli di studio universitari ed altri titoli; 
      b) abilitazioni; 
      c) titoli di carriera e di servizio; 
      d) pubblicazioni scientifiche. 
    2. Il valore complessivo dei titoli e' determinato in massimo  50
punti, ripartiti secondo  i  criteri  illustrati  nella  tabella  che
segue. 
    3. 1. I titoli sono valutabili solo se non  gia'  utilizzati  per
l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate  all'art.  3,
comma 1, lettere a), g) e h) del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 78/2018. 
    
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|TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI                                      |
|(art. 3, comma 1, D.P.C.M. n. 78/2018)     max 20 punti            |
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|1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali sono      |
|attribuiti, complessivamente, non oltre punti 20, sono valutabili  |
|con i seguenti punteggi per ciascun titolo:                        |
|a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al     |
|concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e |
|ulteriori punti 2 in caso di attribuzione della lode;              |
|b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello, punti 2;      |
|c) laurea specialistica (LS), punti 2;                             |
|d) laurea magistrale (LM), punti 2;                                |
|e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia    |
|stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli    |
|equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione |
|ai crediti formativi riconosciuti, punti 0,5 indipendentemente dal |
|numero dei master conseguiti;                                      |
|f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia  |
|stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli    |
|equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione |
|ai crediti formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a    |
|punti 2;                                                           |
|g) diploma di specializzazione (DS), punti 1,5; ove il diploma di  |
|specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al |
|concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai   |
|sensi dell'art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica|
|n. 70 del 2013, punti 1;                                           |
|h) dottorato di ricerca (DR), punti 3; ove il dottorato di ricerca |
|venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini|
|del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'art. 7,  |
|comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013,   |
|punti 1.                                                           |
|2. I suddetti titoli di studio sono valutabili esclusivamente se   |
|conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le       |
|universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le        |
|istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o         |
|accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca,  |
|costituite anche in consorzio.                                     |
|3. I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere sono |
|considerati utili purche' riconosciuti equiparati a quelli sopra   |
|elencati ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30|
|marzo 2001, n. 165.                                                |
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|ALTRI TITOLI                                                       |
|(art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2018)      max 3 punti            |
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|1. I seguenti altri titoli, per i quali sono attribuiti,           |
|complessivamente, non oltre punti 3, sono valutabili solo se       |
|attinenti alle prove d'esame e solo se svolti presso le istituzioni|
|universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente     |
|riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private,|
|autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione,         |
|universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, con i        |
|seguenti punteggi per ciascun titolo:                              |
|a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio di durata minima |
|semestrale, punti 1 ogni 10 ore di insegnamento, fino a un massimo |
|di punti 2;                                                        |
|b) attivita' di docenza, punti 0,5 per ogni semestre, fino a un    |
|massimo di punti 1                                                 |
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|ABILITAZIONI PROFESSIONALI                                         |
|(art. 4 D.P.C.M. n. 78/2018)      max 4 punti                      |
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|1. Le abilitazioni, per le quali e' attribuito un punteggio        |
|complessivo massimo di punti 4, sono valutabili, solo se attinenti |
|alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un     |
|titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente        |
|punteggio per ciascun titolo:                                      |
|a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di     |
|esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei  |
|titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione |
|al concorso: punti 2;                                              |
|b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di     |
|esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei  |
|titoli di studio universitari previsti dalla presente tabella,     |
|diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche'  |
|attinente alle materie delle prove d'esame: punti 1;               |
|c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere  |
|a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie          |
|superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno |
|dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso:|
|punti 1.                                                           |
|2. Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b), sono |
|valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo       |
|superamento di un esame di abilitazione di Stato.                  |
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|TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO                                   |
|(art. 5 D.P.C.M. n. 78/2018)         max 21 punti                  |
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|1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali e' attribuito un|
|punteggio complessivo massimo di punti 21, sono valutabili con i   |
|seguenti punteggi:                                                 |
|a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o         |
|determinato, con effettivo e formale inquadramento in una          |
|qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  |
|e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari  |
|previsti dalla presente tabella, punti 1,5 per anno, fino a un     |
|massimo di punti 12. Le anzianita' di ruolo nella qualifica        |
|dirigenziale nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale|
|a tempo determinato, sono valutati punti 3 per anno. I servizi     |
|prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, |
|sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita,   |
|anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che|
|va richiamata dalla commissione esaminatrice nel relativo verbale. |
|Ai fini del punteggio per i titoli di cui alla presente lettera, e'|
|valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto|
|a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente |
|della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al    |
|concorso;                                                          |
|b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti   |
|formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione       |
|pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su      |
|designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, punti 1|
|per ciascun anno di svolgimento, fino a un massimo di punti 4      |
|(indipendentemente dal numero degli incarichi);                    |
|c) incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale conferiti|
|con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni,          |
|dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri      |
|soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di |
|appartenenza, punti 0,75 per ciascun anno di svolgimento, fino a un|
|massimo di punti 2 (indipendentemente dal numero degli incarichi); |
|d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami |
|scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito|
|di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche' non seguita  |
|dall'assunzione in servizio, bandito organi costituzionali o di    |
|rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le      |
|amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto  |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione in qualifica   |
|dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei |
|titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al        |
|concorso: punti 1 per ciascun concorso, fino a un massimo di punti |
|3.                                                                 |
|2. I titoli di carriera e di servizio sono valutabili              |
|esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali |
|o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le |
|amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto  |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165.                                 |
|3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle      |
|dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per     |
|quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per |
|quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i|
|periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono     |
|valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro    |
|prestato.                                                          |
|4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si        |
|applicano anche i seguenti principi:                               |
|a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile            |
|considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni     |
|trenta o frazioni superiori a quindici giorni;                     |
|b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'       |
|valutato quello piu' favorevole al candidato;                      |
|c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di  |
|inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno   |
|valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno|
|del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno  |
|dell'anno.                                                         |
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|PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE                                         |
|(art. 6 D.P.C.M. n. 78/2018)          max 2 punti                  |
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|1. Le pubblicazioni scientifiche, per le quali sono attribuiti     |
|punti 1 per ciascuna fino a un massimo di punti 2, sono valutabili |
|solo se inerenti alle materie oggetto delle prove d'esame e        |
|attinenti alla qualifica dirigenziale da attribuire e ai compiti   |
|demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alla     |
|Corte dei conti o all'Avvocatura dello Stato.                      |
|2. Ciascun candidato non puo' produrre piu' di due pubblicazioni.  |
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