Art. 2
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) risultino iscritti nell'anno accademico 2022/2023;
b) abbiano superato, nell'anno accademico 2022/2023, al momento
della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti
formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la
laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a
quello dell'ultimo esame sostenuto;
c) non siano gia' in possesso di una laurea
specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore;
d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma
3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.