Art. 11 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari  di
tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 
    3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota all'uopo prevista. All'atto del  versamento
occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso  Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita' Centri per l'impiego ex art.
1, comma1 legge n. 68/99». La ricevuta dell'avvenuto versamento  deve
essere esibita al  momento  della  presentazione  per  la  visione  e
riproduzione  degli  atti  richiesti  o  all'atto   della   richiesta
telematica.