Art. 11
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di
tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
3. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota all'uopo prevista. All'atto del versamento
occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita' Centri per l'impiego ex art.
1, comma1 legge n. 68/99». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve
essere esibita al momento della presentazione per la visione e
riproduzione degli atti richiesti o all'atto della richiesta
telematica.