Art. 13
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
3. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
4. L'Amministrazione si riserva analoga facolta', disponendo di
non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di
accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 5 marzo 2024
Il direttore generale: Buccino Grimaldi