Art. 2
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla
Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), o cittadinanza di
uno dei paesi dell'Unione europea o possesso di uno dei requisiti di
cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni I cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi, ai fini dell'accesso ai
posti della pubblica amministrazione, devono essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti: godere dei diritti civili e politici
negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione dei
titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria); essere
in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica; avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. La
conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel caso in cui
il candidato scriva testi lessicalmente ed ortograficamente corretti
rispetto alle regole della lingua italiana e sostenga l'eventuale
colloquio in modo chiaro e comprensibile;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore al
limite massimo di eta' previsto dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo d'ufficio;
3) appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati
dall'art. 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) della legge 12 marzo
1999, n. 68;
4) iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della
legge n. 68/1999 presso il Centro per l'impiego territorialmente
competente;
5) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
posto oggetto del concorso, compatibilmente con la disabilita'
posseduta. L'accertamento dell'idoneita' fisica all'impiego, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sara'
effettuato dal medico competente, in relazione alle mansioni proprie
dei posti messi a concorso;
6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo
per i cittadini di genere maschile nati entro il 31 dicembre 1985)
oppure posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto
dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non
italiani);
7) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
8) godere dei diritti politici, ovvero non essere incorso in
una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne
impediscono il possesso;
9) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
(in caso positivo devono essere dichiarate le condanne penali
riportate e i procedimenti penali pendenti);
10) assenza di sottoposizione a misure di sicurezza o di
prevenzione (in caso contrario specificarne la natura);
11) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti
per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile;
12) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione a una facolta'
universitaria. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
richiesto presso istituti esteri devono essere in possesso del
provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dall'art.
38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso nonche' al momento dell'assunzione in
servizio. Tutti i candidati, la cui domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale e' pervenuta entro i termini e con le modalita'
previste dal presente bando, sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti di ammissione dichiarati.
L'amministrazione puo' disporre con provvedimento motivato, in
qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati per mancanza dei
requisiti prescritti. L'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti intervenuta dopo l'assunzione in servizio costituisce causa
di risoluzione del rapporto di lavoro.