Art. 7
Prova d'esame
1. L'elenco degli ammessi alla prova scritta e' pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero della giustizia. L'avviso di
convocazione per la prova scritta e' pubblicato almeno quindici
giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di
notifica.
2. La prova scritta consiste nella risoluzione di quaranta
quesiti con risposta a scelta multipla. I quesiti, di cui una parte
composta da dieci volti a verificare la conoscenza della lingua
inglese e delle tecnologie informatiche, sono composti da trenta
sulle seguenti materie:
assetti organizzativi e competenze del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita';
elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione);
elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento
al procedimento amministrativo (legge n. 241/90 e ss.mm.ii.) e al
diritto di accesso agli atti;
elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento
alle fonti del diritto e agli organi dello Stato.
3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta +0,75 punti; mancata risposta o risposta per la quale
siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata:
-0,25 punti. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio
complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende
superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).
4. La prova avra' durata di sessanta minuti e si svolgera',
eventualmente, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali.
5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 1 devono
presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido
documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta
rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione
on-line della domanda.
7. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa
riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di
ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo
svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere
all'assunzione dei vincitori della selezione.
8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
9. La correzione degli elaborati da parte della commissione
avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato,
utilizzando eventualmente strumenti digitali. Una volta terminate
tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative
valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento
dell'anonimato, che possono essere svolte anche con modalita'
digitali.
10. Durante lo svolgimento i candidati non potranno consultare
testi normativi, codici e/o regolamenti, appunti manoscritti, libri,
dizionari, volumi o pubblicazioni di alcun genere, ne' altra
documentazione che non sia eventualmente messa a disposizione dalla
commissione, ne' utilizzare cellulari, smartwatch, computer portatili
ovvero altre apparecchiature elettroniche o strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, a esclusione di quelli
che la commissione eventualmente indichera' come strettamente
richiesti per lo svolgimento della prova, qualora si dovesse
procedere all'effettuazione della prova mediante utilizzo di
strumenti informatici e digitali. Non e' consentito ai candidati
comunicare tra loro. In caso di violazione delle disposizioni di cui
sopra e' prevista l'immediata esclusione dalla selezione. Per la
correzione della prova scritta la commissione potra' eventualmente
avvalersi anche di strumenti informatici e/o sistemi automatizzati.