Art. 8
Formulazione e approvazione della graduatoria
1. La graduatoria finale di merito sara' formulata dalla
commissione al termine dei propri lavori, secondo l'ordine
decrescente di punteggio conseguito da ciascun candidato, sulla base
della votazione complessivamente riportata. A tal fine, la
commissione predisporra' una graduatoria nazionale di merito, cui
fara' seguito, per ogni ambito territoriale determinato ex art. 8
legge n. 68/1999, ossia in base alle iscrizioni contenute negli
elenchi dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, una
corrispondente graduatoria locale.
Ogni candidato, sulla base del proprio punteggio conseguito,
pertanto, risultera' utilmente collocato nella graduatoria nazionale
e, allo stesso tempo, nella graduatoria territoriale di riferimento
determinata ex art. 8 legge n. 68/1999.
2. Nella formazione della graduatoria la commissione deve tener
conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di titoli di precedenza e preferenza nonche' delle riserve
dei posti previste dal presente bando. Qualora sussistano ulteriori
parita', anche dopo l'applicazione del citato decreto, la preferenza
e' determinata nell'ordine:
a) dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta'.
3. La graduatoria finale di merito e' approvata
dall'Amministrazione, con decreto del direttore generale del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
4. La graduatoria finale di merito e' pubblicata, sul sito del
Ministero di giustizia www.giustizia.it unitamente al decreto di
approvazione nell'apposita sezione.
5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il
termine per impugnare la stessa mediante ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
6. La validita' della graduatoria formata all'esito del presente
concorso e' determinata dalla legge ed e' attualmente di due anni
(art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
per come modificato dall'art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre
2019, n. 160).
7. I vincitori, nel rigoroso rispetto dell'ordine della
graduatoria, avranno la possibilita' di esprimere la preferenza della
sede di servizio tra quelle eventualmente disponibili nell'ambito
della graduatoria territoriale determinata ex art. 8 (collocamento
obbligatorio in cui risultano iscritti).