IL MINISTRO Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»; Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17 concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei provvedimenti»; Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del giudice di pace»; Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»; Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»; Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e di vice-procuratore onorario; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017; Visto, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che prevede l'espletamento di procedure valutative per la conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio e che le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura; Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022 - Anno CXLIII, numero 7; Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che sia il Consiglio superiore della magistratura a procedere con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024; Vista la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 24 aprile 2024 mediante la quale il Consiglio ha approvato, in conformita' a quanto disposto dal decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, la circolare recante «Procedure di valutazione per la conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato meno di dodici anni di servizio»; Decreta: Art. 1 Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e non ancora cessati dall'incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di eta'.