Art. 2 Domanda di conferma dei magistrati onorari che abbiano maturato meno di dodici anni di servizio 1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al fine di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i magistrati onorari che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato meno di dodici anni di servizio. 2. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio di cui al comma 1, in conformita' all'art. 29, comma 2, penultimo periodo del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si considerano anche le funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a quelle attualmente esercitate purche' le stesse siano solo quelle disciplinate dal citato decreto legislativo. Nel calcolo dell'anzianita' il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi e' parificato ad un anno. 3. Il magistrato onorario dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianita' di servizio posseduta, indicando per ciascun periodo delle funzioni svolte (requirenti o giudicanti) la data di effettivo inizio e di cessazione delle medesime, con l'esclusione degli eventuali periodi di interruzione. 4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1, il Presidente del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, verificano l'effettiva presentazione della domanda di conferma nel termine di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. 5. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo. 6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo, cessano dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di partecipazione. 7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia i nominativi dei magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma. Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto.