Art. 3 
 
 
              Adempimenti preliminari e data di inizio 
                   delle procedure di valutazione 
 
 
    1. I Presidenti dei Tribunali e i  Procuratori  della  Repubblica
predispongono adeguate forme  di  pubblicita'  del  presente  decreto
provvedendo a darne comunicazione a tutti  i  magistrati  onorari  in
servizio nel circondario e comunicando  agli  stessi  che,  ai  sensi
dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo  13  luglio  2017,  n.
116, qualora non presentino domanda di conferma entro  i  termini  di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 3 marzo 2022,  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15  aprile
2022, i magistrati di cui all'art. 2, comma 1, del  presente  decreto
cesseranno dal servizio a decorrere dal giorno successivo  alla  data
di scadenza del termine di presentazione della  suddetta  domanda  di
conferma. 
    2. Le procedure valutative, da svolgersi su  base  circondariale,
hanno inizio entro il termine di sessanta  giorni,  decorrente  dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4
del presente decreto.