Art. 3 Adempimenti preliminari e data di inizio delle procedure di valutazione 1. I Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica predispongono adeguate forme di pubblicita' del presente decreto provvedendo a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari in servizio nel circondario e comunicando agli stessi che, ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, qualora non presentino domanda di conferma entro i termini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 3 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, i magistrati di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto cesseranno dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di conferma. 2. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale, hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4 del presente decreto.