Art. 4 Termini e modalita' per la presentazione della domanda di conferma 1. La domanda di conferma di cui all'art. 2 del presente decreto e' inviata per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del 21 maggio 2024. Il presente decreto verra' contestualmente pubblicato nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 2. Il magistrato onorario deve collegarsi all'URL «https://concorsi.csm.it/onorari» per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire: cognome e nome; data di nascita; codice fiscale; posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec); codice di sicurezza (password). 3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario, collegandosi all'indirizzo URL «https://concorsi.csm.it/onorari», deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di piu' invii, l'Amministrazione prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al modello di domanda ne' l'invio della domanda. Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo «https://concorsi.csm.it/onorari» nel termine di cui al precedente comma 1. 4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata presentazione della domanda. 5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: a) il proprio cognome e nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza; f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; g) il possesso della cittadinanza italiana; h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della riabilitazione; m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale; o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; p) le funzioni onorarie attualmente svolte nonche' quelle riferite a periodi antecedenti alle medesime. 6. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 7. La domanda e' inammissibile nei seguenti casi: a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'; c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n), o) e p). 8. L'Amministrazione ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 successive modificazioni ed integrazioni effettuera' idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.