Art. 4 
 
 
              Termini e modalita' per la presentazione 
                      della domanda di conferma 
 
 
    1. La domanda di conferma di cui all'art. 2 del presente  decreto
e' inviata per via telematica, con le modalita' di seguito  indicate,
entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del
21 maggio 2024. 
    Il presente decreto verra' contestualmente  pubblicato  nel  sito
istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    2.   Il   magistrato    onorario    deve    collegarsi    all'URL
«https://concorsi.csm.it/onorari» per effettuare la  registrazione  e
la presentazione  della  domanda.  Per  effettuare  la  registrazione
occorre inserire: 
      cognome e nome; 
      data di nascita; 
      codice fiscale; 
      posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec); 
      codice di sicurezza (password). 
    3. Completata la fase di registrazione, il  magistrato  onorario,
collegandosi  all'indirizzo  URL   «https://concorsi.csm.it/onorari»,
deve compilare  l'apposito  modulo  (FORM)  di  domanda,  salvare  la
domanda stessa, stamparla,  firmarla  in  calce  e,  unitamente  alla
fotocopia di  un  documento  di  identita'  in  corso  di  validita',
scansionarla  in  formato  pdf,  effettuare  l'upload  del   file   e
concludere la fase di inoltro della domanda.  La  dimensione  massima
del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione  di  scansione  di
200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della  domanda  nella
modalita' suindicata deve  essere  completata  entro  il  termine  di
scadenza di cui al comma 1. In caso di piu' invii,  l'Amministrazione
prendera' in considerazione  la  domanda  inviata  per  ultima.  Allo
scadere dei termini, il  sistema  informatico  non  permettera'  piu'
l'accesso al  modello  di  domanda  ne'  l'invio  della  domanda.  Le
modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda
saranno    disponibili     nella     pagina     web     all'indirizzo
«https://concorsi.csm.it/onorari» nel termine di  cui  al  precedente
comma 1. 
    4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata
presentazione della domanda. 
    5. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena  detentiva  per  contravvenzioni,  salvo   gli   effetti   della
riabilitazione; 
      m) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      n)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita'  di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 
      p) le  funzioni  onorarie  attualmente  svolte  nonche'  quelle
riferite a periodi antecedenti alle medesime. 
    6. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre  la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti  da
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. La domanda e' inammissibile nei seguenti casi: 
      a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
      b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al  comma  5,
lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n), o) e p). 
    8. L'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  71  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  successive
modificazioni ed integrazioni effettuera' idonei controlli,  anche  a
campione, e in tutti i  casi  in  cui  sorgano  fondati  dubbi  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.