Art. 5 Prova valutativa e pubblicita' della seduta di esame 1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato attualmente esercita, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. 2. L'esame e' pubblico. Il colloquio orale si svolge alla presenza della Commissione, del candidato e del segretario.