Art. 6 Costituzione delle Commissioni di valutazione 1. La Commissione di valutazione e' presieduta dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, ed e' altresi' composta da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal Presidente della Corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. 2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Il Presidente del Tribunale provvede: a) a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' che svolge l'attivita' di presidente della Commissione; b) a trasmettere l'elenco, formato a seguito di apposito interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' disponibili a svolgere l'incarico di componente della Commissione di valutazione. 3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui al precedente comma 2, lettera b), del presente articolo, il Presidente del Tribunale predispone l'elenco dei magistrati dell'ufficio che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'. 4. Il Presidente della Corte di appello, acquisite le designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le Commissioni di cui al comma 1. 5. Nei circondari in cui sono costituite piu' Commissioni, il Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da esaminare in gruppi di almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovra' essere assegnato ciascun gruppo di candidati. 6. Costituiscono cause di incompatibilita' dei componenti la Commissione con i candidati sottoposti a valutazione quelle previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.