Art. 8 Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia 1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 6, delibera sulla domanda di conferma. 2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della magistratura e' comunicata al Ministro della giustizia che con decreto dispone la conferma nell'incarico del magistrato onorario. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del suddetto decreto del Ministro della giustizia il magistrato onorario deve optare per il regime di esclusivita' o non esclusivita' delle funzioni onorarie, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 4. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura. 5. Gli Uffici giudiziari interessati comunicano al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta cessazione dalle funzioni del magistrato onorario non confermato nell'incarico.