Art. 10
Prove integrative ai fini delle specializzazioni
1. Al fine di conseguire la specializzazione commerciale di cui
all'art. 1, comma 2 del presente bando, i candidati possono chiedere,
nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova
integrativa in materia di scambi internazionali e rapporti finanziari
con l'estero.
2. L'eventuale prova integrativa e' sostenuta dai candidati al
termine della prova d'esame orale e prima delle eventuali prove
facoltative di lingua straniera.
3. Per la prova integrativa di scambi internazionali e rapporti
finanziari con l'estero il candidato puo' conseguire fino a un
massimo di 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno
0,9 centesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa
sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al
precedente art. 9 del presente bando.