Art. 10 
 
          Prove integrative ai fini delle specializzazioni 
 
    1. Al fine di conseguire la specializzazione commerciale  di  cui
all'art. 1, comma 2 del presente bando, i candidati possono chiedere,
nella domanda di partecipazione al concorso, di  sostenere  la  prova
integrativa in materia di scambi internazionali e rapporti finanziari
con l'estero. 
    2. L'eventuale prova integrativa e' sostenuta  dai  candidati  al
termine della prova d'esame  orale  e  prima  delle  eventuali  prove
facoltative di lingua straniera. 
    3. Per la prova integrativa di scambi internazionali  e  rapporti
finanziari con l'estero  il  candidato  puo'  conseguire  fino  a  un
massimo di 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di  almeno
0,9 centesimi. 
    4. Il punteggio attribuito per la prova integrativa  si  aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre  che  essa
sia stata superata dal candidato  secondo  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 9 del presente bando.